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NUOVE N.T.C.

NOVITA’ RIGUARDANTI I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ALLA LUCE DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI (NTC 2018)

 

Il 22.03.2018 sono entrate in vigore le N.T.C. 2018 nelle quali sono sancite una serie di prescrizioni che riguardano l’attività della D.L. in merito alle corrette procedure di esecuzione del controllo di accettazione dei materiali da costruzione.

CONTROLLI ACCETTAZIONE CALCESTRUZZO

◼︎Le prove a compressione vanno eseguite tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo (11.2.5.3 - 6° capoverso - N.T.C. 2018).

◼︎La domanda di prove al laboratorio sia per il cls che per l’acciaio, deve essere richiesta e sottoscritta dalla D.L. e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo (11.2.5.3 4° capoverso - NTC 2018).

◼︎Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure in mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (11.2.5.3 - 2° capoverso - NTC 2018).

◼︎Il numero di campioni minimo per l’esecuzione del controllo di accettazione di tipo A su ciascuna miscela omogenea è di 6 cubetti. Qualora il numero dei campioni di cls consegnati al laboratorio sia inferiore a 6 il laboratorio effettua le prove e rilascia il richiesto certificato, ma appone una nota con la quale segnala al D.L. che “il numero dei campioni prelevati non è sufficiente per eseguire il controllo di tipo A previsto dalle norme tecniche delle costruzioni (Circolare 02 febbraio 2009 n.617).

Si rammenta altresì che la Norma all’ultimo capoverso del paragrafo 11.2.5.3 sancisce che “I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del cls, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione”.

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