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CONTROLLO DEGLI ACCIAI

Le nuove Norme richiamano l’attenzione sulle caratteristiche dei materiali e sulle modalità di accettazione in cantiere per gli acciai tondi e per i trafilati. Gli acciai per conglomerato cementizio o per carpenterie metalliche devono essere sottoposte a Controllo di accettazione.

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  • l’acciaio per c.a. e c.a.p., se non lavorato in cantiere, deve provenire da un Centro di trasformazione notificato al Ministero delle Infrastrutture

  • l’acciaio per carpenterie metalliche deve provenire da un’officina di produzione notificata al Servizio Tecnico Centrale

  • l’accettazione in cantiere degli acciai per c.a., c.a.p. e per carpenterie metalliche implica il prelievo di un gruppo di n. 3 saggi per ogni lotto di spedizione di massimo 30 t

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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017

 

Art. 20.

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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