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CHIARIMENTI SULLE NUOVE NORME TECNICHE 

NUOVE PRECISAZIONI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE CIRCA L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (DM 14.01.2008)

Come noto dal 1° luglio 2009 è divenuta obbligatoria l’applicazione delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

In tempi più recenti, con la Circolare del 5 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, il Ministero ha chiarito alcuni importanti aspetti riguardanti l’applicazione delle Norme, che si possono così sintetizzare:

Termini di applicazione della normativa tecnica previgente

Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle NTC, si continua ad applicare la Normativa tecnica utilizzata per la redazione del progetto, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo. Il Legislatore introduce tuttavia una differenza sostanziale:

  • per i lavori pubblici è consentita l’applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, quindi anche quella previgente al DM 14.01.08 sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009, sia a quelle per le quali siano stati avviati prima di tale data i progetti definitivi o esecutivi;

  • nel caso di costruzioni private l’applicazione delle nuove NTC è obbligatoria per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Per i lavori iniziati prima di tale data, qualora in corso d’opera il privato necessiti la presentazione di una variante che modifichi sensibilmente l’organismo architettonico o il comportamento statico della costruzione, si dovrà applicare la nuova Normativa.

 

Qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione

Il Ministero sottolinea la circostanza che la materia è regolamentata dalla Direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita in Italia con il DPR 21 aprile 1993, n. 246 ed è quindi soggetta ad un proprio regime giuridico-normativo, non influenzabile dalla Normativa tecnica nazionale.

L’obbligo di applicazione delle nuove Norme Tecniche impone, infine, il divieto di utilizzare calcestruzzo proveniente da impianti di confezionamento privi della certificazione del Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC).

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